ZES Unica e Transizione 5.0: rileva la dimensione definitiva dell’impresa e occhio al divieto di cumulo

Con la risposta n. 168/2025 pubblicata il 23 giugno, l’Agenzia delle Entrate chiarisce due aspetti fondamentali per le imprese che intendono beneficiare sia del credito d’imposta ZES Unica sia degli incentivi Transizione 5.0: il momento esatto in cui determinare la dimensione aziendale e le modalità con cui applicare il divieto di doppio finanziamento. Un aggiornamento rilevante, in vista delle prossime scadenze procedurali.

Quando si definisce la dimensione aziendale: conta l’invio della comunicazione integrativa

Il primo chiarimento riguarda la classificazione dell’impresa in base alla sua dimensione (PMI o grande impresa), necessaria per calcolare la corretta aliquota dell’incentivo ZES Unica.

Nel caso esaminato, una società aveva trasmesso la comunicazione preventiva come media impresa, ma con l’approvazione del bilancio 2024 supererà i limiti dimensionali, qualificandosi come grande impresa. L’Agenzia ha stabilito che la dimensione rilevante è quella risultante alla data della comunicazione integrativa, prevista tra il 18 novembre e il 2 dicembre 2025.
Non conta quindi la classificazione iniziale (valida tra il 31 marzo e il 30 maggio), ma quella aggiornata, in linea con il bilancio approvato.

Ne consegue che:

  • le imprese dovranno verificare e aggiornare i parametri dimensionali al momento della comunicazione finale;
  • eventuali agevolazioni spettanti alle PMI potrebbero non essere più accessibili, se la dimensione risulterà variata.

Rimane aperto il tema dell’adeguamento del modello di comunicazione integrativa: nel 2024 non era possibile modificare la dimensione indicata inizialmente.

Transizione 5.0: dimensione fuori dal perimetro fiscale

Sul fronte della misura Transizione 5.0, l’Agenzia ha dichiarato la propria incompetenza in materia di definizione dimensionale, in quanto non trattandosi di un’agevolazione tributaria ma di un incentivo gestito da MIMIT e GSE.
Il riferimento normativo resta dunque distinto, e la verifica della dimensione aziendale non può essere basata sui criteri del credito d’imposta ZES.

Non viene però risolta una questione cruciale: quale dimensione considerare se l’impresa cambia categoria nel corso dell’anno?. In assenza di chiarimenti specifici, è prudente adottare un approccio conservativo e monitorare attentamente eventuali variazioni.

Cumulo delle agevolazioni e doppio finanziamento: attenzione alla tracciabilità

Il secondo tema affrontato riguarda il divieto di doppio finanziamento per le spese coperte da più misure agevolative. Il caso esaminato ipotizzava la possibilità di cumulo tra ZES Unica (finanziata dal PNRR) e Transizione 5.0 (con copertura distinta), purché i fondi non fossero entrambi PNRR.

L’Agenzia ha rimandato alla circolare n. 33/2021 della Ragioneria Generale dello Stato, chiarendo che:

  • il divieto si applica a prescindere dalla fonte di finanziamento;
  • è ammesso il cumulo solo entro il limite del costo complessivo ammissibile;
  • è necessario evitare sovrapposizioni tra spese coperte da più misure.

Le imprese beneficiarie dovranno pertanto predisporre sistemi di controllo e rendicontazione rigorosi, capaci di garantire trasparenza e corretto utilizzo dei fondi.

La risposta dell’Agenzia evidenzia la complessità crescente nella gestione coordinata delle agevolazioni fiscali e parafiscali. La mancata “cristallizzazione” della dimensione alla prima comunicazione rappresenta una variabile strategica: il passaggio da PMI a grande impresa può incidere sensibilmente sul livello di agevolazione ottenibile.

Sul fronte del cumulo tra misure, permane un quadro articolato e frammentato, che richiede presidi amministrativi strutturati e una continua attività di aggiornamento normativo. Per le imprese che operano in contesti agevolativi sovrapposti, sarà cruciale valutare con precisione la compatibilità tra gli incentivi e assicurare una tracciabilità puntuale delle spese ammesse.

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