Piano Transizione 5.0: nuovi chiarimenti per imprese e investitori

Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy ha aggiornato le indicazioni operative relative al Piano Transizione 5.0, pubblicando sei nuove FAQ. I chiarimenti mirano a facilitare l’accesso al credito d’imposta e a sciogliere alcuni dubbi frequenti segnalati dalle imprese. Dalla sostituzione dei macchinari ai sistemi fotovoltaici, passando per leasing, autoconsumo e cumulabilità, le novità offrono maggiore chiarezza su come sfruttare al meglio la misura.

Macchinari più efficienti: accesso semplificato all’incentivo
La sostituzione di attrezzature obsolete con versioni tecnologicamente più avanzate — ad esempio il passaggio da motori Stage I a Stage V — permette di accedere alla procedura semplificata per il calcolo del risparmio energetico. In questi casi, l’upgrade tecnologico è considerato sufficiente come prova del miglioramento, senza obbligo di ulteriori analisi tecniche (FAQ 4.23).
Inoltre, se l’impresa sostituisce beni interamente ammortizzati da almeno due anni, è consentito stimare il consumo del vecchio macchinario maggiorando del 5% quello del nuovo. Sono stati forniti esempi pratici che chiariscono come applicare il criterio a singoli beni, linee produttive o interi reparti (FAQ 4.24).

Leasing: inclusi anche i beni riscattati
Anche i beni inizialmente acquisiti tramite leasing e successivamente riscattati rientrano tra quelli agevolabili. Ai fini del calcolo dell’ammortamento, si possono applicare i coefficienti fiscali ordinari, come se il bene fosse stato acquistato sin dall’inizio (FAQ 4.25). Questa apertura amplia la platea delle imprese che possono beneficiare del credito.

Moduli fotovoltaici e registrazione ENEA
Per gli impianti fotovoltaici acquistati prima della piena operatività del registro ENEA, le imprese che hanno utilizzato una dichiarazione del produttore dovranno verificare successivamente l’avvenuta iscrizione dei moduli nel registro ufficiale (FAQ 6.1). Questo passaggio è fondamentale per la validità dell’investimento ai fini dell’incentivo.

Come si calcola il fabbisogno energetico
Nel determinare il fabbisogno energetico aziendale, occorre ora considerare non solo l’energia acquistata dalla rete, ma anche quella prodotta e consumata da impianti interni già operativi o in fase di installazione. Questo approccio consente un calcolo più realistico dei consumi e un corretto dimensionamento degli impianti (FAQ 6.4).

Fotovoltaico in autoconsumo a distanza: doppio vantaggio
Gli impianti fotovoltaici realizzati per l’autoconsumo, anche se non fisicamente collegati al sito produttivo, possono accedere sia al credito d’imposta Transizione 5.0 sia ai contributi previsti dai decreti Cacer e Tiad. È essenziale, però, che il produttore e l’utilizzatore coincidano (salvo il caso di ESCo), che l’impianto sia chiaramente identificato e che rientri nella stessa zona di mercato energetico (FAQ 6.11).

Compatibilità con altri incentivi
È confermata la possibilità di combinare il credito d’imposta Transizione 5.0 con altri contributi pubblici, purché riguardino spese diverse. Se una voce di costo è già stata coperta in parte da un’altra agevolazione, il credito 5.0 potrà essere richiesto solo sulla parte residua (FAQ 8.6). Un’opportunità importante per ottimizzare la copertura degli investimenti.

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